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WorksheetsControllo Cons-Regionale
Total questions: 32
Worksheet time: 16mins
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1.
DOMANDA N. 927 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei consigli regionali:
a)
deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
b)
deve corrispondere a meri criteri di correttezza contabile
c)
deve essere riportata in maniera solamente sintetica,
d)
deve corrispondere a criteri di imputazione stabiliti dai Principi contabili internazionali.
2.
DOMANDA N. 928 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 2 All. A del DPCM 21/12/2012) La veridicità e la correttezza delle spese sostenute dai gruppi consiliari dei Consigli regionali:
a)
sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare, che sottoscrive il rendiconto;
b)
sono affermate dai singoli Consiglieri, che sottoscrivono apposite dichiarazioni giurate;
c)
sono attestate dal Consiglio regionale che ne opera un vaglio preliminare;
d)
sono dichiarate dalla Corte dei conti, adita in sede di controllo preventivo di legittimità sulla singola spesa.
3.
DOMANDA N. 929 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 2 All. A del DPCM 21/12/2012) Il Presidente del Gruppo consiliare regionale:
a)
autorizza le spese e ne è responsabile;
b)
individua il soggetto responsabile dell’autorizzazione all’imputazione della spesa al bilancio del Consiglio;
c)
autorizza le spese, ma non ne è responsabile;
d)
non interviene nel processo autorizzatorio della spesa dei Gruppi consiliari
4.
DOMANDA N. 930 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 2 All. A del DPCM 21/12/2012) In caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Gruppo consiliare regionale, le spese sono autorizzate:
a)
dal Vicepresidente;
b)
dal Presidente del Consiglio regionale;
c)
dal singolo Consigliere che sostiene la spesa;
d)
dal Presidente di uno dei Gruppi della medesima coalizione.
5.
DOMANDA N. 931 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 2 All. A del DPCM 21/12/2012) Il rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali è comunque sottoscritto:
a)
dal Presidente del gruppo consiliare;
b)
dal Presidente del Consiglio regionale;
c)
dal Presidente di uno dei Gruppi che compongono la stessa coalizione all’interno del Consiglio regionale;
d)
dal singolo Consigliere che effettua la spesa.
6.
DOMANDA N. 932 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 3 All. A del DPCM 21/12/2012) Al rendiconto delle spese dei gruppi consiliari dei Consigli regionali:
a)
deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso;
b)
deve essere allegata una dichiarazione del singolo consigliere relativa all’effettività della spesa, senza ulteriore documentazione;
c)
deve essere allegata una dichiarazione del fornitore dei beni e dei servizi relativa all’effettività della fornitura, senza ulteriore documentazione;
d)
non deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso
7.
DOMANDA N. 933 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 3 All. A del DPCM 21/12/2012) Per gli acquisti di beni e servizi, la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali è rappresentata:
a)
dalla fattura o scontrino fiscale parlante;
b)
dalla nota pro-forma;
c)
dal preventivo di spesa;
d)
dall’autocertificazione della somma sottoscritta dal Presidente del Consiglio regionale.
8.
DOMANDA N. 934 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 3 All. A del DPCM 21/12/2012) Per le spese relative al personale inserite nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari medesimi, devono essere allegati ai rendiconti:
a)
il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi;
b)
le sole attestazioni circa l’effettiva prestazione dell’attività;
c)
un’autocertificazione dell’impiego del lavoratore sottoscritta dal Consigliere regionale che si avvale della prestazione;
d)
i soli estremi di registrazione del contratto
9.
DOMANDA N. 935 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 4 All. A del DPCM 21/12/2012) Quanto alle spese inserite nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti:
a)
le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
b)
la destinazione della somma deve essere autocertificata, nelle forme di legge, dai Consiglieri regionali;
c)
le operazioni di gestione del conto non devono rispettare particolari obblighi di tracciabilità dei pagamenti,
d)
le operazioni di gestione del conto devono essere effettuate in conformità agli indirizzi del Presidente del Consiglio.
10.
DOMANDA N. 936 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012)Quanto alle spese inserite nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, la veridicità:
a)
attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute;
b)
attiene alla funzionalità della spesa all’attuazione dell’indirizzo politico;
c)
attiene alla congruità intrinseca della spesa;
d)
attiene alla strumentalità della spesa alla salvaguardia dell’autonomia dei Consigli regionali
11.
DOMANDA N. 937 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) Quanto alle spese inserite nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali,
a)
ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo;
b)
è sufficiente che la maggior parte delle spese certificate sia espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo che presenta il rendiconto,
c)
è sufficiente che ogni spesa sia documentata da fattura;
d)
ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo o al finanziamento delle spese di funzionamento della formazione politica di appartenenza.
12.
DOMANDA N. 938 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) Non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale ai gruppi consiliari:
a)
per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici;
b)
per stipulare contratti di lavoro a tempo determinato presso il Gruppo;
c)
per sostenere attività istituzionali del Gruppo dei Consiglieri regionali;
d)
per spese di cancelleria sostenute dal Gruppo nella propria attività istituzionale
13.
DOMANDA N. 939 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) Quanto alle spese dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, i gruppi non possono utilizzare i fondi assegnati per:
a)
intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale;
b)
spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione relative al funzionamento del gruppo;
c)
spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione;
d)
spese relative all'attività istituzionale del gruppo.
14.
DOMANDA N. 940 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) Quanto alle spese dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, i gruppi non possono utilizzare i fondi assegnati per:
a)
intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con membri del Parlamento europeo;
b)
spese di funzionamento telefoniche e postali;
c)
l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare;
d)
spese relative all'attività istituzionale del gruppo.
15.
DOMANDA N. 941 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, non sono consentite le spese:
a)
inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;
b)
inerenti all’attività di comunicazione istituzionale svolta in qualunque tempo;
c)
inerenti all’attività di comunicazione istituzionale svolta in occasione dell’approvazione della legge di bilancio regionale;
d)
inerenti all’attività di comunicazione istituzionale svolta in occasione di crisi politiche verificatesi all’interno del Consiglio regionale.
16.
DOMANDA N. 942 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento può essere fra l’altro utilizzato:
a)
per spese di cancelleria e d’ufficio del Gruppo;
b)
per spese personali dei singoli Consiglieri regionali aderenti al Gruppo;
c)
per spese di rappresentanza politica del Partito che esprime il Gruppo a livello regionale;
d)
per le spese del Presidente del Consiglio regionale, imputate pro quota a tutti i Gruppi consiliari.
17.
DOMANDA N. 943 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento del gruppo può essere fra l’altro utilizzato:
a)
per spese per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani;
b)
per spese personali dei singoli Consiglieri regionali aderenti al Gruppo;
c)
per spese di rappresentanza politica del Partito che esprime il Gruppo a livello regionale;
d)
per le spese del Presidente del Consiglio regionale, imputate pro quota a tutti i Gruppi consiliari.
18.
DOMANDA N. 944 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento del gruppo può essere fra l’altro utilizzato:
a)
per spese per l’acquisto di libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
b)
per spese di rappresentanza politica del Partito che esprime il Gruppo a livello regionale;
c)
per spese personali dei singoli Consiglieri regionali aderenti al Gruppo;
d)
per le spese del Presidente del Consiglio regionale, imputate pro quota a tutti i Gruppi consiliari.
19.
DOMANDA N. 945 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento del gruppo può essere fra l’altro utilizzato:
a)
per la promozione istituzionale dell’attività del gruppo consiliare;
b)
per le spese del Presidente del Consiglio regionale, imputate pro quota a tutti i Gruppi consiliari;
c)
per spese di rappresentanza politica del Partito che esprime il Gruppo a livello regionale;
d)
per spese personali dei singoli Consiglieri regionali aderenti al Gruppo.
20.
DOMANDA N. 946 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento del gruppo può essere fra l’altro utilizzato:
a)
per la promozione istituzionale dell’attività dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo consiliare;
b)
per spese personali dei singoli Consiglieri regionali aderenti al Gruppo;
c)
per spese di rappresentanza politica del Partito che esprime il Gruppo a livello regionale;
d)
per le spese del Presidente del Consiglio regionale, imputate pro quota a tutti i Gruppi consiliari.
21.
DOMANDA N. 947 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento del gruppo può essere fra l’altro utilizzato:
a)
per l’acquisto di beni strumentali destinati all’organizzazione delle iniziative istituzionali del gruppo consiliare;
b)
per spese personali dei singoli Consiglieri regionali aderenti al Gruppo;
c)
per le spese del Presidente del Consiglio regionale, imputate pro quota a tutti i Gruppi consiliari;
d)
per spese di rappresentanza politica del Partito che esprime il Gruppo a livello regionale.
22.
DOMANDA N. 948 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliaridei Consigli regionali, dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo:
a)
devono essere tenute opportune registrazioni contabili;
b)
in deroga alle previsioni della legge di contabilità, non devono essere tenute registrazioni sul libro inventari del Gruppo;
c)
non devono essere tenute registrazioni contabili dato che detti beni sono destinati ai Consiglieri regionali;
d)
devono essere tenute opportune registrazioni contabili limitatamente ai soli beni mobili iscritti nei pubblici.
23.
DOMANDA N. 949 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, è ammissibile l’acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione per la promozione dell’attività del singolo consigliere regionale?
a)
sì, esclusivamente per la promozione dell’attività istituzionale del Consigliere regionale;
b)
sì, in ogni caso;
c)
no, essendo necessariamente detta attività riassorbita in quella del Gruppo a cui il Consigliere appartiene;
d)
no, salva, per le attività di rilievo personale, espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale.
24.
DOMANDA N. 950 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento può essere fra l’altro utilizzato:
a)
per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;
b)
per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per tutte le missioni richieste dai singoli Consiglieri appartenenti al Gruppo ovvero dagli Organi centrali del partito;
c)
per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle sole spese sostenute per missioni all’estero;
d)
per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni richieste dagli Organi centrali del partito.
25.
DOMANDA N. 951 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali, il contributo per le spese di personale:
a)
può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali;
b)
non è in alcun caso previsto e deve ritenersi vietato;
c)
può essere utilizzato liberamente dai Gruppi sulla base di apposite dichiarazioni rilasciate, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dai singoli Consiglieri regionali che si avvalgono del personale;
d)
non può essere utilizzato dai Gruppi salvo che nelle ipotesi di carenza strutturale di personale all’interno del Consiglio regionale, rilevata annualmente con decreto interministeriale del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze.
26.
DOMANDA N. 952 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento non può comunque essere utilizzato:
a)
per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
b)
per spese di stampa e duplicazione riferentisi ad attività istituzionale del Gruppo consiliare;
c)
per spese per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani del Gruppo;
d)
per spese telefoniche e postali del Gruppo.
27.
DOMANDA N. 953 (Art. 1, c. 9, D.L. n. 174/2012, conv. dalla legge n. 213/2012; art. 1 All. A del DPCM 21/12/2012) In relazione al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali, il contributo per le spese di funzionamento non può comunque essere utilizzato:
a)
per spese relative all’acquisto di automezzi;
b)
per spese di stampa e duplicazione riferentisi ad attività istituzionale del Gruppo consiliare;
c)
per spese per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani del Gruppo;
d)
per spese telefoniche e postali del Gruppo.
28.
DOMANDA N. 954 I rendiconti dei Gruppi consiliari presso il Consiglio regionale, da sottoporre al controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, sono redatti… (D. L. 174 del 2009 art.1, comma 9)
a)
Secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, recepite con D.P.C.M.;
b)
secondo linee guida deliberate dal Presidente della Regione;
c)
secondo linee guida deliberate dal Presidente della Sezione regionale di controllo;
d)
secondo linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie.
29.
DOMANDA N. 955 Qualora la Sezione regionale di controllo non si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento sul rendiconto dei Gruppi consiliari…(D. L. 174 del 2009 art.1, comma 10)
a)
il rendiconto si intende comunque approvato;
b)
il rendiconto si intende respinto;
c)
il termine non è perentorio;
d)
si verifica un’ipotesi di silenzioinadempimento
30.
DOMANDA N. 956 I Gruppi consiliari regionali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il rendiconto dell’utilizzo dei finanziamenti ricevuti dalla Regione…(D. L. 174 del 2009 art.1, comma 10)
a)
al termine di ciascun esercizio finanziario;
b)
con cadenza biennale;
c)
in relazione al completo utilizzo di ciascuna tranche di finanziamento;
d)
un'unica volta al termine del mandato.
31.
DOMANDA N. 957 In caso di giudizio negativo sul rendiconto dei gruppi consiliari … (D. L. 174 del 2009 art.1, comma 10)
a)
il Gruppo è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle spese ritenute non giustificate;
b)
gli atti sono trasmessi alla Procura per l’avvio dell’azione di responsabilità;
c)
la Sezione di controllo irroga una sanzione al Presidente del Gruppo;
d)
il Presidente del gruppo diviene incandidabile alle successive elezioni amministrative.
32.
DOMANDA N. 958 Avverso la pronuncia della Sezione regionale di controllo relativa a rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari…(D. L. 174 del 2009 art.1, comma 10)
a)
è ammesso ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione;
b)
non è ammesso alcun rimedio giurisdizionale;
c)
è ammesso ricorso alla Sezione giurisdizionale regionale competente;
d)
è ammesso ricorso alla Sezione regionale di controllo in diversa composizione.
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