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Giurisdizione Pensioni

Total questions: 95

Worksheet time: 48mins

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1.
DOMANDA N. 1059 (art.13 RD 1214/1934) La Corte dei conti in sede giurisdizionale giudica in materia di:
a)
Pensioni a totale carico dello Stato e a carico degli enti previdenziali confluiti nell’INPDAP, oggi INPS;
b)
Pensioni dei dipendenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
c)
Pensioni dei dipendenti dello Stato;
d)
d ) Pensioni dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali;
2.
DOMANDA N. 1060 (art. 129, c.l1, rd n.1827/1935; art.47 bis dpr 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 38, lett.d), dl 98/2011, conv. in l. 111/2011) Il diritto a somme maturate a titolo di pensione pubblica:
a)
si prescrive in cinque anni decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei;
b)
è imprescrittibile;
c)
si prescrive in dieci anni dalla maturazione dei singoli ratei;
d)
d ) si prescrive in dieci anni dal collocamento a riposo;
3.
DOMANDA N. 1061 (art 38 cost.) Nell’ambito del rapporto pensionistico pubblico si può considerare disponibile:
a)
il diritto di credito a percepire i ratei di pensione;
b)
il diritto alla pensione;
c)
il diritto a maturare la pensione;
d)
d ) il rapporto pensionistico;
4.
DOMANDA N.1062 (art. art. 13 e 62 RD 1214/1934 Cass SSUU 7755/2017) La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si estende anche:
a)
ai ricorsi ove si fa questione dell’inadempimento o inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’Ente obbligato;
b)
ai ricorsi ove si fa questione dell’inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligo di restituzione di una somma da parte dell’ente pubblico;
c)
ai ricorsi ove si fa questione della mancata prestazione assistenziale;
d)
ai ricorsi avverso la domanda di restituzione di somme, da parte dell’ente pubblico che ne sia creditore;
5.
DOMANDA N. 1063 (art. art. 13 e 62 RD 1214/1934; giurisprudenza CdC, cfr. Sez.Lombardia, n. 40/2017) Il pensionato pubblico agisce avanti alla Corte dei conti:
a)
per ottenere una sentenza di natura dichiarativa che statuisca il suo diritto alla pensione;
b)
per ottenere una sentenza di natura costitutiva che determini il suo diritto alla pensione;
c)
per ottenere una sentenza di annullamento dell’atto impugnato con il ricorso;
d)
per ottenere l’annullamento dell’atto impugnato e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali;
6.
DOMANDA N. 1064 (art. art. 62 e 64 rd 1214/1934; Corte Cost. N. 38/1972)) Il pensionato ha diritto a ricorrere alla Corte dei conti contro un atto di determinazione provvisoria della pensione?
a)
si, se questo risulti immediatamente lesivo della sfera degli interessi del pensionato;
b)
no, mai;
c)
si, sempre;
d)
d ) no, tranne il caso del ricorso cumulativo;
7.
DOMANDA N. 1065 (art.203/206 dpr n. 1092/1973; CdC, SSRR n.15/2011; Corte Cost. n. 208/2014) L’amministrazione può annullare un atto di determinazione definitiva della pensione?
a)
si, solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 204 del dpr n. 1092/1973);
b)
si, ma se annulla l’atto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, non può ripetere le somme erogate in più al pensionato;
c)
no, mai;
d)
d ) no, tranne il caso in cui abbia debitamente comunicato al pensionato l’inizio del procedimento amministrativo di autotutela;
8.
DOMANDA N. 1066 (art.157 c.g.c.) Il ricorrente in un giudizio in materia di pensioni:
a)
Non ha mai il diritto di svolgere difesa orale in udienza;
b)
Ha il diritto a svolgere difesa orale in udienza solo se ha scelto di difendersi personalmente;
c)
Ha il diritto a svolgere difesa orale in udienza solo se ha scelto di difendersi personalmente, ma il giudice può valutare la sua difesa;
d)
d ) Non ha mai il diritto di svolgere difesa orale in udienza, a meno che il giudice non lo consenta dopo averlo sentito sui fatti di causa a norma dell’art. 165, comma 3 c.g.c.;
9.
DOMANDA N. 1067 (art.31 c.g.Il diritto al pagamento delle spese che le parti hanno sostenuto in un giudizio in materia di pensioni:
a)
è previsto in capo alla parte vittoriosa in giudizio, a meno che il giudice non compensi le spese sussistendo uno dei tassativi casi di legge;
b)
È previsto in capo alla parte vittoriosa in giudizio, a meno che il giudice non statuisca la compensazione delle spese rilevando “giusti motivi” ed esplicitandoli in motivazione;
c)
È previsto in capo alla parte vittoriosa del giudizio, a meno che le parti non si accordino diversamente avanti al giudice;
d)
È previsto in capo alla parte che non ha dato causa alla lite;
10.
DOMANDA N. 1068 (art.31. c.3, c.g.c.) Il pensionato ha il diritto di chiedere la liquidazione delle spese del processo?
a)
si, solo se si è costituito conferendo procura a difensore;
b)
si, sempre;
c)
no, mai;
d)
si, quando l’amministrazione convenuta si è costituita conferendo procura a difensore;
11.
DOMANDA N. 1069 (SSUU sent.4237/2018) L’azione per il recupero di crediti da parte dell’amministrazione nei confronti del pensionato:
a)
rientra nella giurisdizione della Corte dei conti solo se inerisce crediti aventi fonte nel rapporto pensionistico;
b)
rientra sempre nella giurisdizione della Corte dei conti;
c)
non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, ma del giudice ordinario;
d)
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, se l’amministrazione ha posto in essere misure per il recupero del credito;
12.
DOMANDA N. 1070 (giurisprudenza su indebito; cfr. SSRR Corte dei conti 2/QM/2012) In quale modo il pensionato pubblico puó proporre ricorso avverso l’atto con il quale l’amministrazione recupera nei suoi confronti le somme erogate in piú sulla sua pensione:
a)
avanti alla Corte dei conti, per ottenere il giudicato che affermi l’irripetibilitá delle somme percepite indebitamente;
b)
avanti alla Corte dei conti, per ottenere l’annullamento dell’atto di ripetizione dell’indebito;
c)
avanti al TAR, per chiedere l’annullamento dell’atto di ripetizione dell’indebito ed eventuali misure cautelari;
d)
avanti al giudice ordinario, per chiedere l’accertamento del diritto a trattenere le somme ed eventuali danni subiti in conseguenza dell’atto di ripetizione;
13.
DOMANDA N. 1071 (giurisprudenza su indebito; cfr. SSRR Corte dei conti 2/QM/2012) Cosa giustifica il diritto del pensionato a che siano dichiarate irripetibili, nei suoi confronti, le somme non spettanti percepite a titolo di pensione, in una situazione di affidamento incolpevole?
a)
il principio del legittimo affidamento del privato su atti della pubblica amministrazione, che lo tutela contro atti sulla cui stabilità è plausibile fare conto;
b)
il diritto di credito sulle somme percepite in buona fede a titolo di pensione;
c)
il minimo reddito percepito;
d)
lo stato di indigenza;
14.
DOMANDA N. 1072 (principi generali sul riparto giurisdizione) Come può agire il pensionato pubblico nei confronti dell’ente, se è stato danneggiato dalla ripetizione di un preteso debito pensionistico?
a)
chiedendo al giudice ordinario il risarcimento dei pretesi danni;
b)
chiedendo alla Corte dei conti il risarcimento dei pretesi danni, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pensioni;
c)
chiedendo al TAR, il risarcimento dei pretesi danni, nell’ambito delle sua giurisdizione esclusiva;
d)
chiedendo alla Corte dei conti il risarcimento nell’ambito degli “altri giudizi ad istanza di parte” disciplinati dal Codice di giustizia contabile;
15.
DOMANDA N. 1073 (art.8 DPR 538/1986) Cosa ha ad oggetto la domanda di rivalsa, dell’ente erogatore, di somme a titolo di pensione pubblica, erogate in misura superiore a quelle dovute (art.8 DPR 538/1986)?
a)
il recupero nei confronti di un ente pubblico di somme, dichiarate irripetibili nei confronti del percettore;
b)
il recupero di somme non erogate al pensionato;
c)
il risarcimento per l’indebita erogazione di somme a titolo di pensione;
d)
la garanzia per l’integrale restituzione di somme indebitamente percepite dal pensionato;
16.
DOMANDA N. 1074 (Cass. SSUU Civili, n.11769/2015) Quale è il giudice che conosce della azione di rivalsa di somme a titolo di pensione pubblica, erogate in misura superiore a quelle dovute (art.8 DPR 538/1986)?
a)
la Corte dei conti, nella sua giurisdizione esclusiva in materia di pensioni;
b)
il giudice del rapporto di lavoro;
c)
il giudice civile che conosce dell’azione di risarcimento;
d)
il giudice civile che conosce dell’azione di ripetizione di indebito;
17.
DOMANDA N. 1075 (art. 8 del dpr n. 538/1996) Come deve agire l’ente erogatore di pensione pubblica, nel caso in cui intenda recuperare, nei confronti dell’ente responsabile dell’erogazione indebita, le somme che siano irripetibili nei confronti del pensionato?
a)
Con atto di recupero diretto all’ente responsabile dell’indebito esborso;
b)
Con atto di recupero diretto al pensionato e all’ente responsabile dell’indebito esborso;
c)
Con ricorso proposto avanti alla Corte dei conti;
d)
Con ricorso proposto avanti al giudice ordinario;
18.
DOMANDA N. 1076 (art. 8 del dpr n. 538/1996) Come si aziona il diritto dell’istituto previdenziale alla rivalsa nei confronti dell’ente pubblico che sia responsabile dell’indebita erogazione di somme irripetibili nei confronti del percettore:
a)
avanti alla Corte dei conti, anche separatamente ed autonomamente rispetto al giudizio intentato dal pensionato avverso l’atto di recupero nei suoi confronti;
b)
nel corso del giudizio intentato dal pensionato avverso l’atto di recupero nei suoi confronti;
c)
avanti al TAR, impugnando l’atto amministrativo di recupero;
d)
avanti al giudice ordinario, con l’azione di recupero di indebito;
19.
DOMANDA N. 1077 (art. 8 del dpr n. 538/1996) Contro quale soggetto l’ente erogatore di pensione pubblica deve esercitare il diritto al recupero delle somme indebitamente percepite da un pensionato pubblico:
a)
Contro il pensionato;
b)
Contro il pensionato previa escussione dell’ente pubblico responsabile dell’indebita erogazione
c)
Indifferentemente, nei confronti del pensionato ovvero dell’ente pubblico responsabile dell’indebita erogazione;
d)
Contro il pensionato esclusivamente a seguito di un giudicato del giudice ordinario;
20.
DOMANDA N. 1078 (art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) In caso di omesso versamento dei contributi dovuti, il pensionato:
a)
ha comunque diritto al computo dei contributi in pensione, che non si siano prescritti – prescrizione quinquennale;
b)
ha comunque diritto al computo dei contributi in pensione, che non si siano prescritti – prescrizione decennale;
c)
non ha mai diritto alla determinazione della pensione con computo dei contributi omessi;
d)
ha sempre il diritto alla determinazione dei contributi con computo dei contributi omessi;
21.
DOMANDA N. 1079 (dl 201/2011, conv. in l.22/12/2011, n. 214.) Nei confronti di quali soggetti è stata abrogata la pensione privilegiata ordinaria ad opera dell’art. 6 del dl 201/2011, conv. in l.22/12/2011, n. 214:
a)
nei confronti di tutti, ad eccezione di quelli del comparto militare, della sicurezza, vigili del fuoco e soccorso;
b)
nei confronti dei dipendenti del comparto militare, della sicurezza, vigili del fuoco e soccorso;
c)
nei confronti dei dipendenti del comparto militare, della sicurezza, vigili del fuoco e soccorso, che non abbiano giá presentato la domanda al momento della entrata in vigore della abrogazione;
d)
nei confronti dei dipendenti del comparto militare, della sicurezza, vigili del fuoco e soccorso, che non abbiano giá presentato ricorso alla Corte dei conti al momento della entrata in vigore della abrogazione;
22.
DOMANDA N. 1080 I dipendenti pubblici del comparto militare, della sicurezza, vigili del fuoco e soccorso possono agire con ricorso avanti alla Corte dei conti per il diritto alla pensione privilegiata ordinaria:
a)
previa infruttuosa domanda all’amministrazione competente;
b)
senza necessità di adire previamente l’amministrazione con domanda;
c)
solo se hanno presentato o rinnovato la loro domanda all’amministrazione interessata dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 del dl 201/2011, conv. in l. 22/12/2011, n. 214;
d)
solo se hanno presentato o rinnovato la loro domanda all’amministrazione interessata prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 del dl 201/2011, conv. in l. 22/12/2011, n. 214;
23.
DOMANDA N. 1081 Il diritto alla pensione di inabilitá:
a)
Non è compatibile con il diritto alla remunerazione di attività lavorativa
b)
È cumulabile con la remunerazione percepita per attività lavorativa
c)
È cumulabile con la remunerazione percepita per altra attività lavorativa ma entro i limiti fissati dalla legge
d)
non è compatibile con il diritto alla remunerazione di attività lavorativa svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione
24.
DOMANDA N. 1082 (art. (art.21 norme di attuazione cgLa Corte dei conti, nei giudizi nei quali il ricorrente faccia valere uno stato di invalidità pensionabile:
a)
Giudica sullo stato dell’invalidità al momento della proposizione della domanda amministrativa da parte del ricorrente,
b)
Giudica sullo stato dell’invalidità al momento della decisione, valutando anche le infermità sopravvenute alla domanda amministrativa;
c)
Giudica sullo stato dell’invalidità al momento della proposizione del ricorso giurisdizionale, valutando anche le infermità sopravvenute alla domanda amministrativa;
d)
Giudica sullo stato della invalidità al momento del collocamento in pensione
25.
DOMANDA N. 1083 (art.6 norme di attuazione cgc)) Nella pendenza di un giudizio in materia di pensioni, hanno accesso agli atti del fascicolo di causa:
a)
Le parti e i loro difensori muniti di procura;
b)
Le parti e i loro difensori muniti di procura, limitatamente al fascicolo d’ufficio;
c)
Le parti, quanto al fascicolo d’ufficio, e i loro difensori muniti di procura, quanto all’intero fascicolo di causa;
d)
Le parti interessate al giudizio, anche non ancora convenute, purché titolari di una situazione giuridica similare a quella oggetto del giudizio;
26.
DOMANDA N. 1084 Il pensionato pubblico che abbia percepito somme in piú sulla sua pensione:
a)
ha diritto a trattenerle se sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi perché sia meritevole della tutela dell’affidamento;
b)
ha diritto a trattenere le somme percepite in piú sulla pensione;
c)
non ha diritto a trattenere le somme percepite in piú sulla pensione;
d)
ha diritto a trattenere le somme percepite in piú sulla pensione se non era conscio di percepirle indebitamente;
27.
DOMANDA N. 1085 In caso in cui il pensionato pubblico abbia percepito somme in più sulla pensione, per tali somme indebitamente percepite:
a)
è titolare del debito da restituzione nei confronti dell’ente erogatore, nei limiti in cui non sia accertato il suo diritto a trattenerle per suo affidamento incolpevole;
b)
è titolare del diritto di credito sulle somme, percepite e ancora da percepire, se è in buona fede;
c)
è titolare del diritto di credito sulle sole somme percepite,
d)
è titolare del diritto a trattenere le somme, sino a che non gli siano formalmente chieste in restituzione dall’amministrazione;
28.
DOMANDA N. 1086 (Cass SSUU 11849/2016) Al pensionato percettore di indebito pensionistico puó essere accordato il diritto a trattenere le somme indebitamente percepite quando:
a)
sussistano elementi dai quali si possa evincere il suo stato di affidamento incolpevole sulla legittimità della percezione della pensione nella misura erogata, in realtà non spettante;
b)
sussista il suo stato di buona fede;
c)
egli non sia stato consapevole del carattere indebito di quanto percepito in più;
d)
l’amministrazione abbia proceduto a recuperare l’indebito decorsi i termini del procedimento per la determinazione definitiva della pensione;
29.
DOMANDA N. 1087 (art. 151, comma 2 c.g.c.) Nel giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti, il difetto di competenza per territorio:
a)
non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata
b)
non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza entro l’udienza di discussione
c)
è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
d)
è rilevabile d’ufficio entro l’udienza di discussione
30.
DOMANDA N. 1088 (art. 153, comma 1 lett. c.g.c.) Il ricorso pensionistico è inammissibile quando si propongono domande:
a)
sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa;
b)
prive di indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti che si offrono in comunicazione;
c)
avverso provvedimenti di diniego della pretesa, assunti in sede amministrativa;
d)
plurime;
31.
DOMANDA N. 1089 (art. 154, comma 3 c.g.c.) Nel giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti, effettuato il deposito del ricorso, l’amministrazione competente deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato entro il termine di:
a)
trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio di segreteria
b)
trenta giorni dal deposito del ricorso
c)
quarantacinque giorni dalla richiesta dell’ufficio di segreteria
d)
quarantacinque giorni dal deposito del ricorso
32.
DOMANDA N. 1090 (art. 155, comma 8 c.g.c.) Nel giudizio pensionistico, se la parte contro la quale è stato proposto ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, quest’ultimo:
a)
fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione
b)
ordina la cancellazione della causa dal ruolo
c)
fissa con decreto una nuova udienza e dispone che la segreteria provveda alla rinnovazione della notificazione
d)
dispone che si proceda alla discussione ove il vizio di notificazione non integri un’ipotesi di inesistenza
33.
DOMANDA N. 1091 (fonte art. 156, comma 1 c.g.c.) Nel giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti il convenuto deve costituirsi:
a)
almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione
b)
almeno venti giorni prima dell’udienza di discussione
c)
almeno cinque giorni prima dell’udienza di discussione
d)
sino all’udienza di discussione
34.
DOMANDA N. 1092 (fonte art. 160, comma 1 c.g.c.) Nel giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti
a)
è ammesso l’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso, in ogni fase della causa
b)
non è ammesso l’intervento
c)
è ammesso l’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso, entro dieci giorni antecedenti all’udienza di discussione del giudizio di primo grado
d)
è ammesso l’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso, esclusivamente nel giudizio di appello
35.
DOMANDA N. 1093 (art. 161, comma 1 c.g.c.) Nel ricorso introduttivo del giudizio pensionistico il ricorrente:
a)
può chiedere la sospensione dell’atto impugnato, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile
b)
non può chiedere la sospensione dell’atto impugnato
c)
può chiedere la sospensione dell’atto impugnato, allegando ragioni di opportunità
d)
può chiedere la sospensione dell’atto impugnato, senza necessità di allegazioni
36.
DOMANDA N. 1094 (art. 164, comma 1 c.g.c.) Nell’ambito del giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti, nell’udienza fissata per la discussione della causa:
a)
le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice
b)
le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, anche senza l’autorizzazione del giudice
c)
le parti non possono modificare le eccezioni e le conclusioni già formulate
d)
le parti possono proporre domande, eccezioni e conclusioni diverse rispetto a quelle già formulate
37.
DOMANDA N. 1095 (art. 165, comma 1 c.g.c.) Nell’ambito del giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti il giudice:
a)
indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità di atti e documenti sanabili, assegnando un termine per provvedervi, salvi eventuali diritti quesiti
b)
indica alle parti, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate non oltre l’udienza di discussione
c)
in presenza di irregolarità degli atti e dei documenti, dichiara l’inammissibilità dei primi e l’inutilizzabilità dei secondi
d)
indica alle parti, irregolarità di atti e documenti che non possono essere sanate
38.
DOMANDA N. 1096 (art. 165, comma 3 c.g.c.) Nell’ambito del giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti, il giudice, ove lo ritenga necessario:
a)
può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l’incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal Codice di procedura civile
b)
può ordinare la comparizione delle parti, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, con esclusione di quelle persone per le quali valga l’incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal Codice di procedura civile
c)
il giudice non può comunque ordinare la comparizione delle parti
d)
con il consenso di tutte le parti, può ordinare la comparizione di altri soggetti, per interrogarle liberamente sui fatti della causa.
39.
DOMANDA N. 1097 (art. 167, comma 1 c.g.c.) Nell’ambito del giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti, il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti:
a)
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
b)
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, depositando il dispositivo della decisione entro cinque giorni
c)
riserva il deposito della sentenza con cui definisce il giudizio ove è contenuta l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
d)
rinvia a successiva udienza per la decisione della causa
40.
DOMANDA N. 1098 (art. 170, comma 4 c.g.c.) Il giudice d’appello che annulla la sentenza del giudice unico delle pensioni, per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto
a)
rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello
b)
pronuncia sul merito del giudizio e sulle spese del grado d’appello
c)
dichiara la propria incompetenza sulle questioni di fatto
d)
rimette gli atti al Giudice di primo grado, in composizione collegiale, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello
41.
DOMANDA N. 1099 (art. 171 c.g.c.) Nel giudizio pensionistico il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d’appello
a)
al fine di tutelare l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto e ottenere l’interpretazione uniforme
b)
al solo fine di tutelare l’interesse della parte soccombente in primo grado
c)
al solo fine di tutelare l’interesse dell’amministrazione soccombente in primo grado
d)
mai
42.
DOMANDA N. 1100 (art. 2, comma 12, l. n. 335/1995; l. n. 222/1984) Tra i presupposti della pensione di inabilità vi è:
a)
L’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
b)
Il riconoscimento della causa di servizio;
c)
Il requisito contributivo minimo di anni 15;
d)
L’aver svolto missioni internazionali fuori area durante le quali si è stati esposti a particolari fattori di rischio;
43.
DOMANDA N. 1101 (art. 19, d.l. n. 112/2008; artt. 133 e 139 d.P.R. 1092/1973) Quando è consentito il cumulo di pensione pubblica e reddito da lavoro?
a)
In tutti i casi in cui il rapporto di lavoro non discende dal precedente, che ha dato luogo a pensione, salvo particolari divieti o limitazioni (pensioni di inabilità/invalidità/quota 100, reversibilità);
b)
Mai, in caso di pensione anticipata;
c)
Sempre, in ogni caso;
d)
Solo in caso di pensione anticipata con 40 anni di anzianità contributiva;
44.
DOMANDA N. 1102 (art. 167, comma 3, c.g.c.) In caso di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di danaro a titolo di pensione, la sentenza pensionistica dispone anche che l’amministrazione corrisponda al pensionato:
a)
il maggior danno subíto dal suo credito, nei limiti del cumulo parziale tra interessi legali e rivalutazione monetaria (nel senso del maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria);
b)
i soli interessi legali;
c)
la sola rivalutazione monetaria;
d)
il maggior danno subito dal suo credito, costituito dal cumulo integrale tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
45.
DOMANDA N. 1103 (art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008) La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è obbligatoria:
a)
al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia/pensione anticipata e del limite di età ordinamentale;
b)
al solo compimento dell’anzianità contributiva (non effettivdi anni 40;
c)
al solo compimento del limite di età ordinamentale;
d)
in caso di rilevata eccedenza di personale indipendentemente dal raggiungimento del diritto a pensione;
46.
DOMANDA N. 1104 (art. 42, d.P.R. n. 1092/1973) La pensione per infermità non dipendente da causa di servizio si consegue:
a)
con il possesso di un’anzianità contributiva pari a 15 anni di servizio effettivo;
b)
con il possesso degli stessi requisiti previsti per la pensione di vecchiaia;
c)
con il possesso degli stessi requisiti previsti per la pensione di privilegio;
d)
con il possesso degli stessi requisiti previsti per la pensione anticipata;
47.
DOMANDA N. 1105 (art. 1, comma 41, l. n. 335/1995) La pensione di reversibilità è cumulabile con i redditi propri del beneficiario:
a)
nei limiti previsti dalla legge (tabella F allegata alla l. n. 335/1995);
b)
in ogni caso;
c)
in relazione all’età anagrafica del superstite;
d)
in relazione alla tipologia di pensione diretta cui la reversibilità si riferisce;
48.
DOMANDA N. 1106 (art. 147, d.P.R. n. 1092/1973) Nella domanda di riscatto oneroso è causa di decadenza:
a)
La sua presentazione oltre il termine di 90 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro;
b)
Il mancato versamento del contributo contestualmente alla proposizione della domanda;
c)
La sua presentazione oltre il termine di 90 gg. dall’assunzione in servizio;
d)
La sua presentazione senza allegazione di certificazione di struttura sanitaria pubblica;
49.
DOMANDA N. 1107 (art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011) Il sistema contributivo è applicabile pro quota in via generalizzata, anche nei confronti dei soggetti prima esclusi, con decorrenza:
a)
1° gennaio 2012;
b)
1° gennaio 1996;
c)
31 dicembre 1995;
d)
1° gennaio 2000;
50.
DOMANDA N. 1108 (art. 18 C.G.C.) La competenza territoriale in materia di giudizi pensionistici è attribuita alla sezione giurisdizionale della regione in cui:
a)
il ricorrente ha la residenza anagrafica all’atto di presentazione del ricorso o dell’istanza;
b)
ha sede l’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato;
c)
il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa;
d)
il ricorrente aveva la residenza anagrafica alla data del pensionamento;
51.
DOMANDA N. 1109 (art.152 C.G.C.) Nei giudizi in materia pensionistica, il ricorrente
a)
può stare in giudizio personalmente, sottoscrivendo la domanda;
b)
non può stare in giudizio personalmente;
c)
può stare in giudizio personalmente, anche non sottoscrivendo la domanda;
d)
può indicare il difensore con procura speciale senza che quest’ultimo sottoscriva la domanda;
52.
DOMANDA N. 1110 (art. 153 C.G.C.) Il ricorso in materia di pensioni avverso provvedimento di diniego di aggravamento di infermità è inammissibile
a)
se non documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti alla domanda;
b)
se non documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da medici specialisti, successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti alla domanda;
c)
se non documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie, successivamente alla domanda di aggravamento;
d)
se non documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie nei sei mesi antecedenti alla domanda di aggravamento;
53.
DOMANDA N. 1111 (art.155 C.G.C.) Il termine intercorrente tra la data della notifica del ricorso in materia pensionistica alla parte convenuta e la data dell’udienza di discussione è
a)
non minore di giorni trenta;
b)
non minore di giorni sessanta;
c)
pari a giorni trenta;
d)
non minore di giorni quarantacinque;
54.
DOMANDA N. 1112 (art. 156 C.G.C.) Il convenuto nel giudizio pensionistico deve costituirsi
a)
almeno dieci giorni prima dell’udienza;
b)
almeno venti giorni prima dell’udienza;
c)
nei dieci giorni prima dell’udienza;
d)
il giorno dell’udienza;
55.
DOMANDA N. 1113 (art.154 C.G.C.) L’assegnazione del ricorso in materia pensionistica viene effettuata _
a)
dal presidente della Sezione secondo criteri oggettivi e predeterminati;
b)
discrezionalmente dal presidente della Sezione;
c)
dal presidente della Sezione secondo l’oggetto e la tipologia del ricorso;
d)
dal presidente della Corte dei conti;
56.
DOMANDA N. 1114 (art. 158 C.G.C.) Nel giudizio in materia pensionistica, l’amministrazione
a)
può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o funzionario appositamente delegato;
b)
deve farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o funzionario appositamente delegato;
c)
deve farsi rappresentare in giudizio dall’avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio;
d)
può farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario anche privo di apposita delega;
57.
DOMANDA N. 1115 (art. 159 C.G.C. e art.418 c.p.c.) Qualora nel giudizio pensionistico la parte resistente proponga correttamente domanda in via riconvenzionale
a)
il giudice deve pronunciare entro cinque giorni un nuovo decreto di fissazione d’udienza, se nella domanda riconvenzionale il convenuto ha chiesto contestualmente anche la fissazione di udienza;
b)
il giudice deve pronunciare entro dieci giorni un nuovo decreto di fissazione d’udienza;
c)
il giudice deve pronunciare entro venti giorni un nuovo decreto di fissazione d’udienza;
d)
il giudice non deve fissare una nuova udienza;
58.
DOMANDA N. 1116 (art. 161 C.G.C.) Nel ricorso pensionistico il ricorrente può chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato
a)
allegando un pregiudizio grave e irreparabile;
b)
allegando un grave pregiudizio;
c)
allegando un pregiudizio irreparabile;
d)
sempre;
59.
DOMANDA N. 1117 (art.164 C.G.C.) Il giudice unico delle pensioni ammette i mezzi di prova all’udienza di discussione
a)
già proposti e quelli nuovi, che le parti non abbiano potuto proporre prima, se li ritiene rilevanti;
b)
solo se già proposti dalle parti;
c)
sempre;
d)
quelli nuovi non già proposti, solo in caso di consenso delle altre parti;
60.
DOMANDA N. 1118 (art.164 C.G.C._) Il mero rinvio dell’udienza nei giudizi pensionistici
a)
è vietato;
b)
può essere concesso su richiesta delle parti;
c)
può essere concesso una sola volta;
d)
è ammesso;
61.
DOMANDA N. 1119 (art.169 C.G.C.) Le sentenze di primo grado in materia pensionistica
a)
sono provvisoriamente esecutive;
b)
non sono provvisoriamente esecutive;
c)
sono esecutive;
d)
sono provvisoriamente esecutive e l’esecuzione non può essere sospesa neanche ricorrendo gravi motivi;
62.
DOMANDA N. 1120 (art.168 C.G.C.) La sentenza del giudice unico delle pensioni è depositata in segreteria
a)
entro quindici giorni dalla pronuncia;
b)
entro quarantacinque giorni dalla pronuncia;
c)
entro venti giorni dalla pronuncia;
d)
entro novanta giorni dalla pronuncia;
63.
DOMANDA N. 1121 (art. 151 C.G.C.) In materia di ricorsi pensionistici, in primo grado, la sezione giurisdizionale competente giudica
a)
in composizione monocratica;
b)
in composizione collegiale;
c)
in composizione monocratica esclusivamente nel caso di ricorsi pensionistici civili;
d)
in composizione monocratica esclusivamente nel caso di ricorsi pensionistici militari e di guerra;
64.
DOMANDA N. 1122 (art.153 C.G.C.) Il ricorso pensionistico è inammissibile quando
a)
si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
b)
si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa;
c)
si propongano domande per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
d)
si propongano domande sulle quali non si sia preventivamente esperito il tentativo di conciliazione:
65.
DOMANDA N. 1123 (art.154 C.G.C.) Il deposito dei documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato con ricorso pensionistico è effettuato obbligatoriamente
a)
dall’amministrazione competente
b)
dalla Avvocatura dello Stato
c)
dal ricorrente
d)
dall’amministrazione competente o dall’Avvocatura dello Stato
66.
DOMANDA N. 1124 (art. 156 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico la costituzione del convenuto si effettua
a)
mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva, almeno dieci giorni prima dell’udienza;
b)
mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva nell’udienza di discussione del giudizio;
c)
a seguito di notifica del decreto di fissazione dell’udienza;
d)
mediante deposito di memoria difensiva in ogni momento del giudizio;
67.
DOMANDA N. 1125 (art. 157 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico qualora il ricorrente non sia reperibile in alcun modo, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate
a)
mediante deposito nella segreteria della sezione;
b)
mediante deposito nella Casa comunale;
c)
mediante deposito nella Casa comunale del luogo di nascita;
d)
mediante deposito nella Casa comunale dell’ultimo domicilio eletto;
68.
DOMANDA N. 1126 (art.156 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico il convenuto nella memoria difensiva
a)
deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione e proporre tutte le difese in fatto e in diritto;
b)
deve prendere posizione con una generica contestazione;
c)
deve prendere posizione in maniera precisa;
d)
deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione e proporre tutte le difese esclusivamente in diritto;
69.
DOMANDA N. 1127 (art. 155 C.G.C.) Nei giudizi pensionistici aperti dopo la entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile, il decreto di fissazione udienza
a)
viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione;
b)
viene comunicato alle parti dalla segreteria della sezione;
c)
viene comunicato alla Amministrazione resistente dalla segreteria della sezione;
d)
viene comunicato esclusivamente tramite pec;
70.
DOMANDA N. 1128 (art.155 C.G.C.) Nei giudizi pensionistici il decreto di fissazione udienza è emanato
a)
dal giudice unico al quale è assegnato il ricorso;
b)
dal Presidente della sezione Giurisdizionale;
c)
dal Collegio;
d)
dal magistrato relatore,
71.
DOMANDA N. 1129 (art.161 C.G.C.) Nei giudizi pensionistici il giudice decide l’accoglimento o il rigetto della istanza di provvedimenti cautelari
a)
con ordinanza emessa in camera di consiglio;
b)
con decreto emesso in camera di consiglio;
c)
con sentenza non definitiva;
d)
con ordinanza a verbale;
72.
DOMANDA N. 1130 (art.162 C.G.C.) Nei giudizi pensionistici contro l’ordinanza sulla istanza di provvedimento cautelare
a)
è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio;
b)
è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al giudice unico;
c)
è ammesso reclamo da proporsi con ricorso alla Sezione di Appello;
d)
non è ammesso reclamo;
73.
DOMANDA N. 1131 (art.164 C.G.C.) Nei giudizi pensionistici la procura deve essere conferita dalle parti a un procuratore generale o speciale
a)
con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
b)
con scrittura privata;
c)
oralmente;
d)
esclusivamente con atto pubblico;
74.
DOMANDA N. 1132 (art 164 C.G.C.) Nei giudizi pensionistici, dopo l’entrata in vigore del Codice di Giustizia contabile, nella udienza di discussione
a)
il giudice tenta la conciliazione della lite;
b)
il giudice non può tentare la conciliazione della lite;
c)
la conciliazione della lite è tentata su istanza del solo ricorrente;
d)
la conciliazione della lite è tentata su istanza di tutte le parti;
75.
DOMANDA N. 1133 (art. 166 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico il consulente tecnico d’ufficio
a)
può essere autorizzato a riferire verbalmente;
b)
deve riferire sempre verbalmente;
c)
non può in nessun caso riferire verbalmente;
d)
riferisce verbalmente su richiesta delle parti;
76.
DOMANDA N. 1134 (art.168 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico, al momento del deposito in cancelleria della sentenza la segreteria
a)
ne da immediata comunicazione alle parti;
b)
ne da immediata comunicazione alla parte ricorrente;
c)
trasmette l’integrale testo della sentenza alle parti;
d)
ne da immediata comunicazione alle parti, unitamente alla trasmissione del testo integrale della sentenza;
77.
DOMANDA N. 1135 (art. 109 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico in caso di processo interrotto la prosecuzione del giudizio
a)
può avvenire all’udienza o mediante deposito in segreteria di comparsa contenente l’istanza di fissazione di udienza in prosecuzione;
b)
può avvenire solo in udienza;
c)
può avvenire solo mediante deposito in segreteria di comparsa contenente l’istanza di fissazione di udienza in prosecuzione;
d)
è disposta d’ufficio dal giudice,
78.
DOMANDA N. 1136 (art. 202 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado
a)
possono essere impugnate per revocazione nei casi previsti dal codice di giustizia contabile;
b)
possono essere impugnate per revocazione sempre in tutti i casi;
c)
non possono essere impugnate per revocazione;
d)
possono essere impugnate per revocazione solo nei casi previsti dal codice di procedura civile;
79.
DOMANDA N. 1137 (art.167 C.G.C.) Nel giudizio pensionistico in caso di particolare complessità della controversia, il giudice
a)
fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza;
b)
si riserva la decisione;
c)
proroga la camera di consiglio;
d)
rimette al collegio l’esame della questione;
80.
DOMANDA N. 1138 (art. 171 C.G.C.) In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali di appello
a)
al fine di tutelare l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto e ottenerne l’interpretazione uniforme;
b)
al solo fine di tutelare l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento giuridico;
c)
al solo fine di impedire la violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto;
d)
al solo fine di impedire contrasti giurisprudenziali;
81.
DOMANDA N. 1139 (art. 177 C.G.C.) I mezzi di impugnazione delle sentenze sono
a)
appello, opposizione di terzo, revocazione, ricorso in cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione;
b)
esclusivamente appello e revocazione;
c)
esclusivamente appello e opposizione di terzo;
d)
esclusivamente appello;
82.
DOMANDA N. 1140 (art.13 R.D. 1214/1934) In materia di ricorsi pensionistici la Corte dei conti
a)
giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge;
b)
giudica esclusivamente sui ricorsi in materia di pensione a carico dello Stato;
c)
giudica esclusivamente sui ricorsi in materia di pensione a carico degli enti designati dalla legge;
d)
giudica esclusivamente sui ricorsi in materia di pensione a carico dell’I.N.P.S.;
83.
DOMANDA N. 1141 (art. 6 D.L.201/2011) Con l’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L.201/2011, gli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata
a)
sono stati abrogati per tutti i dipendenti pubblici, ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;
b)
sono stati abrogati per tutti i dipendenti pubblici;
c)
sono stati limitati alle ipotesi di sussistenza di specifiche patologie;
d)
sono stati abrogati quelli i cui relativi procedimenti siano attivabili su istanza di parte, e conservati solo in caso di procedimenti instaurabili d’ufficio;
84.
DOMANDA N. 1142 (Cass. Sez. Un. n.11769/2015) Nei giudizi pensionistici è giudice competente a conoscere dell’azione per la refusione di somme indebitamente erogate a titolo di pensione al pensionato - ex dipendente pubblico
a)
Corte dei conti
b)
Giudice civile
c)
Giudice del lavoro
d)
Giudice di pace
85.
DOMANDA N. 1143 (artt. 151 e 170 C.G.C.) La giurisdizione pensionistica pubblica è devoluta
a)
in primo grado, alle sezioni regionali della Corte dei conti, e in secondo grado e per le sole questioni di diritto, alle sezioni centrali d’appello;
b)
in unico grado alle sezioni regionali della Corte dei conti;
c)
al giudice del lavoro;
d)
in primo grado, alle sezioni regionali della Corte dei conti, e in secondo grado e per ogni questione di fatto e di diritto, alle sezioni centrali d’appello;
86.
DOMANDA N. 1144 (art. 16 C.G.C. e 41 c.p.c.) Nel giudizio pensionistico le parti possono adire la Cassazione per ottenere una pronuncia regolativa della giurisdizione mediante regolamento preventivo?
a)
sì, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado;
b)
sì, in ogni stato e grado del processo;
c)
no;
d)
si, esclusivamente in determinate ipotesi;
87.
DOMANDA N. 1145 (art. 5 Legge 205/2000) In materia pensionistica, l’articolo 5 della legge 205/2000 ha introdotto nei giudizi avanti la Corte dei conti
a)
il giudice unico, in primo grado;
b)
la composizione collegiale dell’organo giudicante, in primo grado;
c)
il giudice unico, in ogni grado;
d)
la composizione dell’organo giudicante, monocratica o collegiale, a seconda della tipologia del ricorso;
88.
DOMANDA N. 1146 (art.166 C.G.C.) Nei giudizi pensionistici se la natura della controversia lo richiede, il giudice
a)
in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici;
b)
in qualsiasi momento, può nominare un solo consulente tecnico;
c)
non può nominare in ogni caso consulenti tecnici;
d)
può nominare un solo consulente tecnico e solo alla prima udienza di discussione;
89.
DOMANDA N. 1147 (Cass.S.U. Civ. 11849/2016) Nei giudizi pensionistici la Corte dei conti
a)
non ha competenza per i trattamenti di fine rapporto o di fine servizio, ossia quelle prestazioni diverse dalla pensione, aventi natura di retribuzione differita;
b)
ha competenza tra l’altro per i trattamenti di fine rapporto o di fine servizio, ossia quelle prestazioni diverse dalla pensione, aventi natura di retribuzione differita;
c)
ha competenza esclusivamente per i trattamenti di fine rapporto;
d)
ha competenza per i trattamenti di fine rapporto e per i trattamenti pensionistici;
90.
DOMANDA N. 1148 (art.154, c.1 e 4, cgNei giudizi in materia di pensioni il ricorrente deve promuovere la domanda:
a)
Con ricorso depositato presso la Segreteria, o spedito con plico raccomandato nei soli casi previsti dal CGC;
b)
sempre con ricorso depositato in Segreteria;
c)
con ricorso notificato a controparte;
d)
con ricorso prima notificato a controparte e poi depositato presso la Segreteria;
91.
DOMANDA N. 1149 (art.155, c.5, cgIl ricorso pensionistico non notificato a controparte è:
a)
inammissibile;
b)
inesistente;
c)
irrilevante;
d)
nullo;
92.
DOMANDA N. 1150 (164-167 cgPer il ricorso pensionistico che rientri in uno dei casi di inammissibilità previsti dalla legge:
a)
il giudice deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso all’udienza alla quale il ricorso è stato fisato e discusso;
b)
il giudice deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza discussione in pubblica udienza;
c)
la Segreteria non deve iscrivere il ricorso a ruolo;
d)
il giudice deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso con provvedimento emesso fuori udienza;
93.
DOMANDA N. 1151 (art.153, c.1, lett. b, cgIl soggetto che intenda ricorrere avverso un atto pensionistico che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti:
a)
può adire la Corte dei conti solo dopo aver inoltrato infruttuosamente domanda in sede amministrativa;
b)
può adire la Corte dei conti direttamente, poiché si verte in materia di diritti;
c)
può adire la Corte dei conti direttamente solo è già titolare di pensione;
d)
può adire la Corte dei conti solo dopo aver ottenuto il rigetto espresso della domanda avanzata in sede amministrativa;
94.
DOMANDA N. 1152 (principi generali sull’ambito della giurisdizione pensionisticIl ricorso in materia di pensione avanti alla Corte dei conti può essere presentato
a)
da chiunque, soggetto privato o ente pubblico, agisca per la tutela del proprio diritto relativo ad un rapporto pensionistico;
b)
solo da un soggetto privato, per azionare i diritti relativi al proprio rapporto pensionistico;
c)
solo da un soggetto privato, contro un ente pubblico;
d)
solo da un soggetto privato, anche contro un altro soggetto privato;
95.
DOMANDA N. 1153 (art. 156 e 159 cgc, art. 36 c.p.c.) Il convenuto in un giudizio in materia di pensioni può:
a)
presentare le proprie difese, ma anche presentare a sua volta una domanda contro il ricorrente, nei limiti in cui essa rivesta carattere riconvenzionale;
b)
solo presentare le proprie difese;
c)
presentare le proprie difese, ma anche presentare a sua volta una autonoma domanda contro il ricorrente per fare valere un qualsiasi proprio diritto nei suoi confronti;
d)
presentare le sue difese anche orali in udienza;