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Total questions: 95

Worksheet time: 3hrs 10mins

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1.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "servizio di prevenzione e protezione dai rischi" si intende:
a)
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
b)
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
c)
specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
d)
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.
2.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione" è :
a)
la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
b)
il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
c)
la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
d)
la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.
3.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 è “addetto al servizio di prevenzione e protezione”:
a)
la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
b)
la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
c)
la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.
d)
il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
4.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "medico competente" si intende:
a)
il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
b)
la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c)
la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
d)
l’insieme degli atti medici,finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
5.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "medico competente" ha tutti i seguenti obblighi, ad esclusione di uno. Quale?
a)
visita gli ambienti di lavoro secondo la cadenza che ritiene opportuna ed in ogni caso superiore a quella annuale; tale cadenza non deve essere comunicata al datore di lavoro perché non ne è necessaria l’annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
b)
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c)
istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
6.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” si intende:
a)
la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
b)
la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c)
il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
d)
la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.
7.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "datore di lavoro" si intende:
a)
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
b)
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente al quale non spettano i poteri di gestione;
c)
la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
d)
la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
8.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con “preposto” si intende:
a)
la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
b)
il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
c)
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
d)
la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
9.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono svolgere tutte le seguenti attività ad esclusione di una. Quale?
a)
verificare che tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
b)
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
c)
richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
10.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, non sono tenuti a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:
a)
falso, devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo come sopra definita
b)
falso, il caso di deficienze dei dispositivi di protezione individuale è l’unico nel quale devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente mentre ogni altra condizione di pericolo come sopra definita deve essere segnalata tempestivamente agli altri lavoratori.
c)
vero, perché tale compito spetta ad ogni singolo lavoratore;
d)
vero, perché tale compito spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
11.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con "lavoratore" si intende:
a)
la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
b)
la persona definita come tale dall’art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
c)
la persona definita come tale dall’art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
d)
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
12.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni:
a)
vero, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
b)
falso, la legge non prevede un simile obbligo poiché il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e non di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, anche se su di esse ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
c)
falso, per il principio di autodeterminazione al trattamento sanitario il lavoratore non può essere tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza;
d)
vero ma il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcun mezzo al lavoratore per assicurare che si prenda cura di sé o degli altri lavoratori.
13.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?
a)
rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
b)
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c)
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
d)
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
14.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?
a)
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
b)
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;
c)
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d)
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
15.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori possono rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:
a)
falso, non devono rimuoverli o modificarli senza autorizzazione;
b)
falso, ma possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
c)
vero, non è necessaria alcuna autorizzazione;
d)
vero, così come possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.
16.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia:
a)
vero;
b)
falso, i progettisti non sono chiamati ad osservare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c)
falso, tali principi non si applicano al momento delle scelte progettuali e tecniche ma solo dopo;
d)
non esiste del personale qualificato come “progettista”.
17.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori:
a)
sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b)
è possibile la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché comunque utili alla protezione del lavoratore;
c)
sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre i dispositivi di protezione individuali, se provenienti dall’estero, sono comunque vendibili anche se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d)
sono ammessi la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro purché comunque utili alla protezione del lavoratore.
18.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi degli installatori, gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza:
a)
devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
b)
non sono tenuti a rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro perché le stesse si applicano solo quando l’impianto è stato già installato;
c)
sono tenuti ad agire solo secondo le proprie capacità personali e possono non attenersi alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
d)
sono una categoria esclusa dall’applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
19.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tutte le seguenti attività rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ad esclusione di una, quale?
a)
l'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
b)
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
c)
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
d)
la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
20.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è prevista:
a)
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
b)
il monitoraggio dei rischi al fine di produrre un incremento degli stessi;
c)
la riduzione dei rischi non alla fonte;
d)
il contenimento dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro eliminazione.
21.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il controllo sanitario dei lavoratori:
a)
si attua attraverso la sorveglianza sanitaria, un insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
b)
non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
c)
è un’attività necessaria per la sicurezza di tutta l’azienda, pertanto il medico competente, onde evitare atti di dissenso dei lavoratori, non deve mai informarli sul controllo sanitario cui sono sottoposti;
d)
non consente la visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità' alla mansione specifica, che non è compresa nella sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del decreto.
22.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a)
vero, così come vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte;
b)
vero, mentre non vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte
c)
falso, vi rientra invece la riduzione dei rischi alla fonte;
d)
falso, perché tale tutela si fonda sull'informazione e formazione adeguate per i lavoratori e non sulla valutazione del rischio, un’attività per sua natura incerta ed inattendibile.
23.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la partecipazione e consultazione dei lavoratori non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a)
falso, vi rientra così come la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
b)
falso, mentre viceversa non vi rientra la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
c)
vero, perché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risponde ad esigenze superiori, afferenti alla protezione della salute umana, che non possono essere oggetto di consultazione con i lavoratori;
d)
vero, perché tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza è prevista solo la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
24.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale:
a)
vero, così come vi è il controllo sanitario dei lavoratori;
b)
falso, vi è la priorità delle misure di protezione individuale rispetto alle misure di protezione collettiva;
c)
falso, non vi è alcuna priorità tra le due misure;
d)
vero, mentre non vi è il controllo sanitario dei lavoratori.
25.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza:
a)
vero, così come vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
b)
falso, si tratta di un adempimento sempre facoltativo e non riconducibile alle misure generali;
c)
falso, non è riconducibile alle misure generali perché i segnali di avvertimento e sicurezza possono essere modificati o spostati dai lavoratori secondo le loro esigenze produttive;
d)
vero, mentre non vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, neanche con riguardo ai dispositivi di sicurezza.
26.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 15 del decreto:
a)
vero e il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni anche sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
b)
falso, la prevenzione non deve essere programmata perché deve essere programmata solo la sorveglianza sanitaria.
c)
vero, ma si sostanzia solo nella elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
d)
falso, la prevenzione non deve essere programmata perché devono essere programmate solo le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso,di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
27.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori:
a)
sono comprese tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 15 del decreto;
b)
non rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 15 del decreto;
c)
si sostanziano solo nell’obbligo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
d)
si sostanziano solo sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro.
28.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi, non è tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 15 del decreto:
a)
falso, è tra le misure generali;
b)
falso, tra le misure generali vi è la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ma non anche l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
c)
vero, perché tali prassi non sono ancora riconosciute dal diritto;
d)
vero, tali prassi hanno valore solo ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’ente per fatto di reato.
29.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?
a)
nell'affidare i compiti ai lavoratori, non tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
b)
nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
c)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.
30.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro, che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), contenente la valutazione di tutti i rischi, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5:
a)
vero e il documento é consultato esclusivamente in azienda;
b)
falso, perché non esiste alcun documento contenente la valutazione di tutti i rischi;
c)
falso, il datore di lavoro è tenuto a compiere la valutazione di tutti i rischi ma il relativo documento è riservato e non deve essere mai consegnato al rappresentato dei lavoratori;
d)
vero e il documento non è consultato esclusivamente in azienda.
31.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?
a)
richiedere sempre e comunque ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
b)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
c)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
d)
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.
32.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:
a)
è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
b)
costituisce attività delegabile, non essendo compresa in nessuno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del decreto;
c)
non rientra tra le misure generali di tutela di cui all’art. 15;
d)
non ha alcun rilievo ai fini della elaborazione di alcuna documentazione poiché la normativa in materia non prevede più una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
33.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una. Quale?
a)
prendere le misure appropriate affinché tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
b)
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
c)
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
d)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
34.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro non deve necessariamente fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a)
i dati relativi alle condizioni di salute di ciascun lavoratore e dei suoi familiari, intesi quali parenti e affini fino al quinto grado;
b)
la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati relativi alle malattie professionali.
35.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "datore di lavoro" non può delegare l’attività di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28:
a)
vero, mentre vi sono altre funzioni delegabili nei limiti e alle condizioni previste dal decreto;
b)
falso, può delegare tutte le sue funzioni purché la delega risulti da atto scritto avente data certa;
c)
falso, può delegare solo la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d)
vero, così come non può mai delegare nessuna altra delle sue funzioni.
36.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":
a)
ai fini della scelta dei dispositivi di protezione individuale effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b)
non deve individuare le condizioni in cui un dispositivo di protezione individuale deve essere usato;
c)
non è il soggetto su cui grava l’obbligo di assicurare che siano mantenuti in efficienza e in condizioni d'igiene i dispositivi di protezione individuale, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni, perché tali funzioni spettano a ciascun lavoratore per il dispositivo ad egli riservato;
d)
non è tenuto ad assicurare una formazione adeguata, anche organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione individuale, perché tale funzione spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
37.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28:
a)
valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
b)
non è tenuto a valutare i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;
c)
valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali non comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, ma solo il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
d)
valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, e non il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
38.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nella valutazione di cui all'articolo 28:
a)
determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti;
b)
non deve determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;
c)
non è tenuto ad aggiornare periodicamente la valutazione, anche in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità;
d)
nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, tiene in considerazione che i rischi sono valutati in base al rischio minore, che non comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
39.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":
a)
evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
b)
incrementa l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro;
c)
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro avvenga in un sistema aperto, purché tecnicamente possibile;
d)
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro sia mantenuto al più alto valore tecnicamente possibile.
40.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":
a)
provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b)
non è tenuto ad informare il lavoratore delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, trattandosi di attività formativa che spetta ad altri soggetti;
c)
per rispetto della riservatezza non deve non comunicare i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
d)
ove la informazione che egli è tenuto ad assicurare riguardi lavoratori immigrati, essa avviene comunque in lingua italiana poiché nessuno è tenuto alla previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
41.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":
a)
garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
b)
non è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza perché tali funzioni spettano a tutti i lavoratori e non solo ad alcuni;
c)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano continuare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
d)
deve sempre chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività anche in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
42.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, in particolare delle disposizioni dedicate alla protezione da agenti chimici, costituiscono “agenti chimici”:
a)
tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b)
tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, ad esclusione dello smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
c)
tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, solo ed esclusivamente se smaltiti come rifiuti;
d)
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
43.
Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la “attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti” è prevista all’interno dell’allegato XLIV, essendo una delle categorie che compongono il c.d. “elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici”:
a)
vero, così come tale elenco comprende le attività in industrie alimentari e nell'agricoltura;
b)
falso, perché tale attività non può mai comportare la presenza di agenti biologici;
c)
vero, mentre tale elenco non comprende le attività in industrie alimentari e nell'agricoltura;
d)
falso, perché non esiste il suddetto elenco.
44.
Il Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging):
a)
prescrive l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
b)
non armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
c)
stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura non armonizzati a livello comunitario ma rimessi a ciascuno Stato membro;
d)
prescrive l’obbligo per i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di non classificare le sostanze immesse sul mercato.
45.
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging) dispone che se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa:
a)
i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato;
b)
i fornitori non sono mai tenuti ad assicurare che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata ma possono immetterla direttamente nel mercato;
c)
la sostanza o miscela non deve essere etichettata in alcun modo;
d)
i fornitori di una catena d'approvvigionamento non cooperano per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento.
46.
Ai sensi del Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging), i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza:
a)
identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, tra i quali, in particolare, i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni;
b)
identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, ma non devono mai considerare qualsiasi altra informazione acquisita nell'ambito di programmi in materia di sostanze chimiche riconosciuti a livello internazionale.
c)
non sono tenuti ad identificare le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I;
d)
identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, ma non devono mai considerare i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni;
47.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), atteso che con “sostanza” si intende un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all’art. 3:
a)
salvo eccezioni, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, presenta una registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche quale istituita dal regolamento;
b)
le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche non sono tenute a valutare i rischi derivanti dal loro uso;
c)
è necessario promuovere lo sviluppo di metodi consistenti dell’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanze;
d)
soltanto in casi eccezionali, un fabbricante o importatore di una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele,in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, presenta una registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
48.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), posto che con “sostanza” si intende un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all’art. 3:
a)
le disposizioni in materia di registrazione obbligano i fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi;
b)
le disposizioni in materia di registrazione non sono fonte di alcun obbligo per i fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi;
c)
la responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze non deve spettare alle persone fisiche o giuridiche che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano;
d)
le sostanze chimiche registrate non possono circolare nel mercato interno.
49.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la registrazione di una sostanza, intesa quale un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all’art. 3:
a)
consiste nella presentazione di un dossier da parte dei fabbricanti e degli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza;
b)
consiste nella presentazione di un dossier da parte dei consumatori ai fabbricanti e agli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza;
c)
-Sbagliata: è eseguita non consentendo una verifica della sua conformità alle prescrizioni del regolamento e senza possibilità alcuna di produrre informazioni supplementari sulle proprietà delle sostanze;
d)
consiste nella presentazione di un dossier da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fabbricanti e agli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza.
50.
Ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 81 del 2008:
a)
è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei;
b)
l'apertura di accesso a pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, deve avere dimensioni tali da non consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
c)
è sempre e comunque vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri;
d)
quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, i lavoratori non devono essere legati con cintura di sicurezza, in modo che possano allontanarsi più facilmente in caso di pericolo;
51.
Ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. n. 81 del 2008, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere:
a)
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose;
b)
quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori non possono mai in nessun caso entrare in tali luoghi;
c)
quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi non deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione;
d)
possono sempre essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori.
52.
Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è sempre ammesso il ricorso a subappalti:
a)
falso, sono ammessi solo se autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni;
b)
falso, sono ammessi solo se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente;
c)
vero, perché il subappalto non è sinonimo di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.
d)
vero e le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate;
53.
Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività:
a)
vero;
b)
falso, la norma non si applica al datore di lavoro, anche ove impiegato nelle medesime attività;
c)
falso, la norma non si applica ai lavoratori autonomi;
d)
falso, tale attività di informazione non spetta al datore di lavoro.
54.
Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, tra le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è previsto che:
a)
durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco;
b)
solo durante la fase della lavorazione più pericolosa in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati;
c)
durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, non comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco;
d)
solo durante la fase della lavorazione meno pericolosa in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati.
55.
Il mancato rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
a)
determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
b)
non determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
c)
determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, solo direttamente e non indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
d)
determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, solo indirettamente e non direttamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
56.
Con il termine “certificazione ambientale” si identifica il processo di verifica di conformità di determinati oggetti (ad esempio prodotti, processi produttivi, sistemi organizzativi) a determinati standard o norme ambientali:
a)
vero;
b)
falso, la certificazione non ha mai ad oggetto prodotti ma solo processi produttivi;
c)
falso, la certificazione non identifica una conformità a standard;
d)
falso, la certificazione identifica una difformità rispetto a determinati standard o norme.
57.
Il d.lgs. n. 152 del 2006:
a)
collega, in alcune norme, delle conseguenze giuridiche al possesso di specifici sistemi di ecogestione;
b)
non riconosce mai alcun effetto giuridico legato al possesso di sistemi di ecogestione;
c)
pone il divieto di aderire a sistemi di ecogestione o ottenere delle certificazioni ambientali, trattandosi di meccanismi non ancora riconosciuti dalla legge;
d)
costituisce l’unica fonte normativa legittima per le certificazioni ambientali.
58.
La certificazione ambientale, come processo, può concludersi nella produzione di un marchio di qualità ecologica:
a)
vero, come nel caso dell’Ecolabel UE;
b)
falso, non esistono marchi di qualità ecologica;
c)
falso, può concludersi solo nella produzione di un’autorizzazione ambientale;
d)
vero, ma esiste un solo marchio di siffatta natura ed è IL Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
59.
Le certificazioni di prodotto e le etichettature ambientali sono strumenti tendenzialmente volontari che promuovono la diffusa adesione a più elevati standard di tutela ambientale, il cui successo si lega anche alla possibilità per i produttori che se ne avvalgono di ampliare le proprie quote di mercato:
a)
vero;
b)
falso, sono sempre strumenti obbligatori;
c)
falso, non riguardano mai il produttore ed il consumatore perché non esistono certificazioni aventi ad oggetto un prodotto venduto sul mercato;
d)
falso, si tratta di strumenti che promuovo una diffusa adesione a meno elevati standard di tutela ambientale.
60.
Non esistono certificazioni ambientali di prodotto disciplinate da norme giuridiche:
a)
falso, esistono anche certificazioni ambientali di prodotto disciplinate da norme giuridiche;
b)
vero, perché questo tipo di certificazioni non ha avuto ancora alcun tipo di riconoscimento giuridico;
c)
falso, perché tali certificazioni possono essere realizzate solo tramite sistemi di controllo e certificazione interamente pubblici;
d)
vero, perché tali certificazioni possono essere realizzate solo tramite sistemi di controllo e certificazione di natura privata.
61.
I sistemi di etichettatura ambientale sono molteplici, per cui in Italia coesistono tra loro una pluralità di sistemi:
a)
vero ed esiste anche un sistema di etichettatura regolato dal diritto comunitario;
b)
falso, esiste un unico tipo di etichetta ambientale gestita da ciascuna Regione.
c)
vero ma non esistono ancora sistemi di etichettatura regolati dal diritto comunitario;
d)
falso, esiste un unico tipo di etichetta ambientale gestita dallo Stato Italiano;
62.
Il marchio “Ecolabel UE”:
a)
è una certificazione europea, regolata da un apposito regolamento dell’Unione europea;
b)
è una certificazione nata in Europa in via spontanea e non ancora regolata da alcuna normativa comunitaria;
c)
non è una certificazione di prodotto;
d)
è una certificazione diversa dal “marchio di qualità ecologica dell’Unione europea”.
63.
La certificazione “Ecolabel UE”:
a)
è un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria che segnala prodotti ecocompatibili;
b)
è assegnato agli operatori che dimostrino la non conformità dei prodotti ai requisiti europei;
c)
si applica ai dispositivi medici di qualunque tipo;
d)
la sua applicazione non è affidata ai singoli Stati ma secondo un modello accentrato vi è un organismo europeo unico competente a rilasciare il marchio di qualità ecologica sulla base della verifica dei requisiti europei.
64.
La certificazione “Ecolabel UE”:
a)
si applica a beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito;
b)
si applica solo ai beni e servizi destinati alla distribuzione al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo gratuito;
c)
si applica solo ai beni destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso;
d)
si applica solo ai servizi e non ai beni destinati alla distribuzione al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.
65.
Ai sensi della normativa sulla certificazione “Ecolabel UE”, con “impatto ambientale” si intende:
a)
qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;
b)
un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;
c)
qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante;
d)
una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.
66.
I criteri del marchio Ecolabel UE:
a)
sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale;
b)
non possono definire i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, rimessi di volta in volta alla trattativa tra organismo competente e soggetto che desidera ottenete il marchio Ecolabel UE;
c)
sono determinati su base empirica e non scientifica;
d)
non sono tenuti a comprendere i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino correttamente secondo l'uso previsto.
67.
L’organismo competente a rilasciare il marchio di qualità ecologica sulla base della verifica dei requisiti europei:
a)
in Italia è il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel;
b)
deve essere composto in modo tale da non assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dello stesso;
c)
provvede affinché il processo di verifica sia effettuato in modo non neutro, affindandolo ad un soggetto legato all'operatore sottoposto a verifica;
d)
in Italia è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
68.
I criteri ambientali per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE:
a)
si basano sulla valutazione degli impatti ambientali più significativi, come l'impatto sui cambiamenti climatici, l'impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti;
b)
sono adottati dal Parlamento europeo;
c)
sono adottati da ciascuno Stato membro;
d)
riguardano solo servizi e mai prodotti di consumo.
69.
L’assegnazione del marchio ecologico avviene:
a)
su richiesta del produttore interessato agli organismi competenti, previa verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e successiva stipula del contratto recante le condizioni di uso del marchio;
b)
automaticamente per tutti i produttori di beni riconducibili a specifiche categorie definite dal Regolamento n. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio;
c)
previa compilazione da parte del produttore interessato di un apposito modulo online che, in qualità di autocertificazione, impedisce la verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e costituisce automaticamente titolo per l’uso del marchio;
d)
tramite un contratto sottoscritto all’esito di trattativa tra il produttore interessato e l’organismo competente, nel quale, in esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, si stabiliscono di volta in volta le condizioni di uso e di apposizione del marchio, la durata, le condizioni di rinnovo, i criteri ambientali per l’assegnazione; non esiste, infatti, un contratto standard relativo alle condizioni d’uso del marchio “Ecolabel UE”.
70.
Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE, se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro:
a)
ne fa richiesta presso l'organismo competente di quello Stato membro;
b)
ne fa richiesta presso l’unico organismo competente esistente, quello unico ed europeo avente sede a Bruxelles;
c)
ne deve fare richiesta presso l’organismo competente di uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine il prodotto;
d)
ne deve fare richiesta presso un Stato non membro.
71.
Ai sensi della normativa concernente il marchio Ecolabel UE, l'organismo competente al quale è inviata una richiesta di assegnazione del marchio Ecolabel UE:
a)
esige il pagamento di diritti conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia;
b)
non esige alcun pagamento perché l'uso del marchio Ecolabel UE non è subordinato al versamento di diritti;
c)
entro due anni dal ricevimento della richiesta, verifica se la documentazione è completa e lo notifica all'operatore;
d)
verifica se la documentazione è completa nei tempi che riterrà necessari, non essendo previsto alcun termine dalla legge.
72.
Ai sensi della normativa concernente il marchio Ecolabel UE, gli Stati Membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione:
a)
vero e le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
b)
falso, solo la Commissione Europea è deputata ad adottare un sistema di sanzioni, trattandosi di un marchio che essa stessa ha creato.
c)
vero e le sanzioni previste possono essere esemplari, ossia volte a disincentivare la commissione dell’illecito con l’applicazione di una sanzione molto afflittiva e non proporzionata;
d)
falso, non possono essere irrogate sanzioni per un sistema a partecipazione solo volontaria, anche in caso di false dichiarazioni o uso fraudolento del marchio;
73.
Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è disciplinato:
a)
dal regolamento (CE) n. 1221/2009;
b)
dal solo d.lgs. n. 152 del 2006;
c)
dal regolamento (CE) n. 1/2009;
d)
solo da regole non giuridiche, essendo un sistema nato in via spontanea e non ancora regolato dal diritto.
74.
Al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS):
a)
possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio dell’Unione europea o al di fuori di esso;
b)
devono aderire in via obbligatoria tutte le categorie di organizzazioni previste dalla normativa in materia aventi sede nel territorio della Unione Europea;
c)
non possono aderire organizzazioni che non siano pubbliche;
d)
devono aderire tutte quelle organizzazioni la cui attività produce un rilevante impatto ambientale.
75.
Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni:
a)
vero, anche mediante una valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi;
b)
vero, anche mediante l’apposizione del segreto sulle informazioni sulle prestazioni ambientali;
c)
falso, la normativa non prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni;
d)
vero, ma a tal fine la normativa non prevede il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.
76.
Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), si fonda su un documento mediante il quale l’organizzazione espone in modo analitico i propri aspetti ambientali significativi, che la normativa in materia definisce:
a)
“dichiarazione ambientale”;
b)
“rapporto ambientale”;
c)
“relazione ambientale”;
d)
“impatto ambientale”.
77.
Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), prevede che la «dichiarazione ambientale», debba contenere necessariamente i seguenti elementi, tranne uno, quale?
a)
prestazioni ambientali e norme per eludere il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
b)
politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
c)
aspetti e impatti ambientali;
d)
programma, obiettivi e traguardi ambientali.
78.
La dichiarazione ambientale adottata nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), contiene almeno gli elementi e i requisiti minimi qui riportati, ad esclusione di uno, quale?
a)
una descrizione degli obiettivi e dei traguardi economici dell’organizzazione, che dimostrino profitti elevati e superiore all’ammontare minimo determinato dalla normativa per poter aderire al sistema EMAS;
b)
una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;
c)
la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;
d)
una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti.
79.
Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «verificatore ambientale» si intende:
a)
qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
b)
la sola persona giuridica che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;
c)
la sola persona fisica incaricata di svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
d)
qualsiasi associazione diffusa che svolga attività di verifica e controllo sul sistema EMAS, anche non abilitata come previsto dalla normativa in materia.
80.
Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale:
a)
deve essere convalidata, ossia è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni della normativa in materia;
b)
non deve essere convalidata poiché trattasi di autocertificazione;
c)
è l’atto con il quale il verificatore rilascia all’organizzazione che ne ha fatto domanda l’autorizzazione all’uso del sistema EMAS secondo le regole e le condizioni previste dalla normativa in materia;
d)
non deve essere convalidata perché la verifica che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione siano affidabili, credibili e corretti e che soddisfino le disposizioni della normativa in materia è rimessa solo all’autorità giudiziaria competente.
81.
Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «sistema di gestione ambientale» si intende:
a)
la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;
b)
il modo più efficace con il quale un’organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;
c)
la informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate su determinati elementi riguardanti un’organizzazione;
d)
un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.
82.
Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «audit ambientale interno» si intende:
a)
una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente;
b)
un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;
c)
la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;
d)
una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un’organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi.
83.
Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale non deve essere convalidata:
a)
falso,è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni della normativa in materia;
b)
vero, non deve essere convalidata poiché trattasi di autocertificazione;
c)
vero, non deve essere convalidata perché trattasi di un provvedimento amministrativo con cui l’autorità competente comunica all’impresa l’iscrizione al sistema EMAS;
d)
falso, è necessaria la conferma da parte di altra organizzazione, non accreditata in nessun modo, dell’affidabilità e credibilità dell’organizzazione che ha presentato la dichiarazione ambientale.
84.
Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS):
a)
devono conformarsi ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001;
b)
non hanno comunque il diritto di usufruire del logo che attesta la partecipazione al sistema EMAS;
c)
non devono svolgere alcuna analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione.
d)
non devono registrarsi presso alcun organismo dello Stato membro né comunitario;
85.
Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001:
a)
vero;
b)
falso, i due sistemi sono totalmente autonomi e indipendenti;
c)
falso, nessuna norma in materia prevede un simile obbligo;
d)
falso,le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) non possono mai conformarsi anche ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001.
86.
Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) hanno il diritto di usufruire del logo che attesta la partecipazione al sistema EMAS:
a)
vero;
b)
falso, non hanno comunque tale diritto;
c)
falso, non esiste alcun logo EMAS;
d)
falso, solo se non aderiscono al sistema possono vantare l’apposizione del logo.
87.
Ai fini dell’adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) le organizzazioni:
a)
di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo competente dello Stato membro medesimo;
b)
di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo competente di un diverso Stato membro;
c)
se situate al di fuori della Unione Europea non possono aderire al sistema EMAS;
d)
di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo unico europeo, unico soggetto abilitato a ricevere la domanda.
88.
Ai sensi della normativa che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), i verificatori ambientali:
a)
valutano se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento;
b)
non sono tenuti a verificare l’attendibilità dei risultati dell’audit interno;
c)
non devono essere anche loro abilitati o accreditati;
d)
non sono soggetti ad alcuna sorveglianza.
89.
Ai sensi della normativa che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) esistono degli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri che hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali:
a)
vero, e devono anche sorvegliare le attività che questi svolgono;
b)
falso, non esistono organismi di accreditamento per i verificatori ambientali;
c)
vero ma non possono anche sorvegliare le attività che questi svolgono;
d)
falso, tali organismi di accreditamento non sono designati dagli Stati membri.
90.
Al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) possono aderire le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso:
a)
vero, volontariamente;
b)
falso, vi possono aderire solo quelle aventi sede nel territorio della Comunità;
c)
falso, vi possono aderire solo quelle aventi sede al di fuori del territorio della Comunità.
d)
falso, devono aderire in via obbligatoria le suddette organizzazioni,
91.
Ai sensi della disciplina che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) con «audit ambientale interno» si intende una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva:
a)
delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente;
b)
delle sole prestazioni ambientali di un’organizzazione;
c)
del solo sistema di gestione;
d)
dei processi destinati alla tutela dell’ambiente ad esclusione del sistema di gestione.
92.
La norma UNI EN ISO 14001
a)
è una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall’azienda;
b)
è una norma obbligatoria che definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale, allo scopo di minimizzare e controllare gli impatti ambientali prodotti dall’azienda;
c)
è una norma volontaria che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità, allo scopo di garantire la qualità di prodotto e la soddisfazione del cliente;
d)
è requisito obbligatorio per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
93.
Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001
a)
consente all’azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività di gestione rifiuti;
b)
consente all’azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all’Albo Gestori Ambientali;
c)
esonera l’azienda dall’obbligo di prestare le garanzie finanziarie;
d)
esonera l’azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all’Albo Gestori Ambientali;
94.
Qual è una delle principali differenze tra certificazione EMAS e ISO 14001?
a)
la certificazione EMAS prevede una verifica anche da parte di ente pubblico;
b)
la certificazione ISO 140001 prevede una verifica anche da parte di ente pubblico;
c)
cambiano le norme di riferimento ma la procedura è la medesima;
d)
solo la certificazione EMAS prevede semplificazioni per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
95.
Il regolamento Emas richiede un’analisi ambientale iniziale?
a)
si;
b)
no;
c)
secondo le leggi nazionali;
d)
solo nel caso di imprese che gestiscono rifiuti;